Ecobonus 110%

ECOBONUS 100%
Il decreto legge Rilancio prevede un superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica. Gli interventi verdi finanziati con il superbonus dovranno garantire «il miglioramento di almeno due classi energetiche da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape)». La norma del decreto prevedeva la detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per questi interventi, in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

ECCO LE NOVITA' ENTRATE IN VIGORE CON LA LEGGE DI BILANCIO 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il +39 0141 439546.

PROROGHE E MODIFICHE

Edifici unifamiliari:

Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Non c’è il limite di reddito che era stato tracciato nella proposta del Governo, modificata poi al Senato.

Condomini e mini condomini:

La detrazione, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, è prorogata con fino a tutto il 2025, ma con un decalage:

il bonus resta al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
scende al 70% per le spese sostenute nel 2024;
passa al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Questa proroga, oltre che per gli interventi effettuati dai condomini, vale per quelli realizzati dalle persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La stessa estensione vale anche per le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

Cessione del credito

Viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (fino al 2024 per le altre detrazioni per l’edilizia), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.
In che cosa consiste                                             

Sono delle detrazioni che riguardano spese che possono consistere in:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;                                  
Tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro +39 0141 439546 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;                           
  • interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione  invernale esistenti con impianti: a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi; geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;                        di microcogenerazione.
Tetto di spesa: ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000,00   ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla
bonifica dell’impianto sostituito;

  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti.
Nel loro complesso, gli interventi devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’ attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.


Quali sono i soggetti che possono godere dei superbonus 110% 

L'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio inserisce tra i beneficiari:
  • i condomini
  • le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;​
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
Ogni utente ha due possibilità
  • usufruire direttamente del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo;
  • cederlo direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura. Sconto che in questo caso porterebbe la spesa a zero. A loro volta le imprese potranno utilizzare il bonus per ridurre le tasse o potranno cederlo alle banche ottenendo immediatamente soldi liquidi.
Per poter cedere il super bonus 110%, il contribuente dovrà richiedere un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei
presupposti di diritto. 

Il visto potrà essere rilasciato da:
  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
Fotovoltaico e sistemi di accumulo

 

Nel caso si usufruisca di una delle suddette detrazioni, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.​
Tetto massimo: ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro +39 0141 439546 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

In caso di interventi:
  • di ristrutturazione edilizia;
  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica
il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

Per l’installazione  di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni
negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo;

Tetto massimo : ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro +39 0141 439546 e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.
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